Articolo 560 del Codice di procedura civile

Art. 560.
(( (Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia) ))((113a))((I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485))((113a))

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.

((Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.))((113a))((Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'))((113a)) --------------AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Entrata in vigore il 1 luglio 2005
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