Articolo 560 del Codice di procedura civile

Art. 560.
(( (Modo della custodia). ))((Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586))((157)) --------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 non prevede piu' (con l'art. 2, comma 3, lettera e)) la modifica della rubrica e l'introduzione di un comma prima del comma 1 e di due commi alla fine dell'art. 560.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." --------------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006." --------------AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la modifica del comma 4 del presente articolo si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis". ------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2018
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