Articolo 421 del Codice di procedura civile

Art. 421.
(Poteri istruttori del giudice).

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto ((dell'articolo 420))

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
Entrata in vigore il 25 giugno 2008
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