Articolo 366 del Codice di procedura civile

Art. 366.
(Contenuto del ricorso).

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ((ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine)) le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. ((134))

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

((Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.))((134)) ---------------AGGIORNAMENTO (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che le presenti modifiche si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2011
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