Articolo 620 del Codice di procedura civile

Art. 620.
(Opposizione tardiva).

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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