Articolo 380 ter del Codice di procedura civile

Art. 380-ter
(( (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). ))((Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. .

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti))((152)) ---------------AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Entrata in vigore il 24 ottobre 2016

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