Articolo 641 del Codice di procedura civile

Art. 641.
(Accoglimento della domanda).

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato ((da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso)) ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.((103))

Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. ((Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi))((103))

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. (48)

---------------AGGIORNAMENTO (48)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo). ---------------AGGIORNAMENTO (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002."
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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