Articolo 533 del Codice di procedura civile
Art. 533.
(Obblighi del commissionario).
Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. (88) (90)
((Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attivita' specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicita' disposta dal giudice))((148))
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto. (88) (90)
-------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". -------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". -------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 10) che le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo "si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data".
(Obblighi del commissionario).
Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. (88) (90)
((Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attivita' specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicita' disposta dal giudice))((148))
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto. (88) (90)
-------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". -------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". -------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 10) che le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo "si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data".
1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-30, n. 202400504Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 533 c.p.c.·
- astreinte·
- esecuzione del giudicato·
- inadempimento della pubblica amministrazione·
- nomina commissario ad acta·
- ordinanza di assegnazione·
- pignoramento presso terzi·
- sospensione dell'esecuzione
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202301270Provvedimento:Leggi di più...- art. 44 legge fallimentare·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese di lite·
- esecuzione delle sentenze·
- fallimento·
- giudizio di ottemperanza·
- inefficacia dei pagamenti dopo il fallimento·
- ottemperanza delle ordinanze·
- par condicio creditorum·
- principio di cristallizzazione dei rapporti giuridici
5. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202102261Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 comma 3 lett. c) c.p.a.·
- art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a.·
- art. 533 c.p.c.·
- art. 7 comma 2 c.p.a.·
- esecuzione forzata·
- nomina commissario ad acta·
- opposizione agli atti esecutivi·
- ordinanza di assegnazione·
- ottemperanza al giudicato