Articolo 54 del Codice di procedura civile

Art. 54.
(Ordinanza sulla ricusazione).

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250))

Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

----------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.". ---------------AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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