Articolo 288 del Codice di procedura civile

Art. 288.
(Procedimento di correzione).

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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