Articolo 360 del Codice di procedura civile

Art. 360.
(( (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). ))((Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1° per motivi attinenti alla giurisdizione;
2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza
3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4° per nullita' della sentenza o del procedimento;
5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950

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