Articolo 390 del Codice di procedura civile
Art. 390.
(Rinuncia).
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
(Rinuncia).
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.
L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.