Articolo 390 del Codice di procedura civile

Art. 390.
(Rinuncia).

La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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