Articolo 390 del Codice di procedura civile

Art. 390.
(Rinuncia).

La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, ((o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter))((140))

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

------------AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 24 luglio 2013

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