Articolo 819 ter del Codice di procedura civile

Art. 819-ter.
(Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria).

La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. ((141))

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

-------------AGGIORNAMENTO (141)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilita', ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile".
Entrata in vigore il 24 luglio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi