Articolo 606 del Codice di procedura civile

Art. 606.
(Modo della consegna).

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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