Articolo 293 del Codice di procedura civile

Art. 293.
(Costituzione del contumace).

((La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni))((116))

La costituzione puo' avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

--------------------AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Entrata in vigore il 30 dicembre 2005

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