Articolo 379 del Codice di procedura civile

Art. 379.
(Discussione).

All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze347

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