Articolo 621 del Codice di procedura civile

Art. 621.
(Limiti della prova testimoniale).

Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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