Articolo 302 del Codice di procedura civile
Art. 302.
(Prosecuzione del processo).
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.
(Prosecuzione del processo).
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.