Articolo 705 del Codice di procedura civile

Art. 705.
(Divieto di proporre giudizio petitorio).

Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. ((63))

Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

----------------AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1992
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