Articolo 146 del Codice di procedura civile

Art. 146.
(Notificazione a militari in attivita' di servizio).

Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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