Articolo 158 del Codice di procedura civile

Art. 158.
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice).

La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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