Articolo 241 del Codice di procedura civile

Art. 241.
(Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione).

Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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