Articolo 819 bis del Codice di procedura civile

Art. 819-bis.
(( (Sospensione del procedimento arbitrale). ))((Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorita' di una sentenza e questa e' impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.

Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti all'autorita' giudiziaria.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

Sentenze15

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi