Articolo 114 del Codice di procedura civile
Art. 114.
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.