Articolo 114 del Codice di procedura civile

Art. 114.
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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