Articolo 114 del Codice di procedura civile
Art. 114.
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte).
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202406342Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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