Articolo 392 del Codice di procedura civile

Art. 392.
(Riassunzione della causa).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi))dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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