Articolo 155 del Codice di procedura civile

Art. 155.
(Computo dei termini).

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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