Articolo 666 del Codice di procedura civile

Art. 666.
(Contestazione sull'ammontare dei canoni).

Se e' intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita' contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice puo' disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze70

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi