Articolo 629 del Codice di procedura civile
Art. 629.
(Rinuncia).
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
(Rinuncia).
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
3. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-06-19, n. 202303700Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 codice del processo amministrativo·
- art. 127-ter codice di procedura civile·
- commissario ad acta·
- esecuzione delle sentenze·
- ottemperanza alle sentenze·
- penalità di mora·
- principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni·
- rinuncia agli atti esecutivi·
- sospensione dell'esecuzione delle sentenze·
- spese processuali
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-12-09, n. 202107912Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione di gara·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- difetto di istruttoria·
- diritto all'accesso agli atti di gara·
- diritto processuale amministrativo·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara·
- giudizio di affidabilità professionale·
- irricevibilità del ricorso·
- linee guida ANAC·
- motivi aggiunti·
- omissione di dichiarazioni·
- precedenti penali·
- principio di effettività della tutela giurisdizionale·
- requisiti di affidabilità·
- sindaco sulla discrezionalità amministrativa·
- sospensione cautelare·
- tempestività dell'impugnazione·
- valutazione di congruità delle offerte·
- verifica dei requisiti di ammissione·
- verifica di anomalia delle offerte·
- violazione di art. 80 d.lgs. 50/2016