Articolo 627 del Codice di procedura civile

Art. 627.
(( (Riassunzione).))((Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950
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