Articolo 196 del Codice di procedura civile
Art. 196.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.