Articolo 196 del Codice di procedura civile

Art. 196.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).

Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze199

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