Articolo 785 del Codice di procedura civile

Art. 785.
(Pronuncia sulla domanda di divisione).

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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