Articolo 785 del Codice di procedura civile
Art. 785.
(Pronuncia sulla domanda di divisione).
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
(Pronuncia sulla domanda di divisione).
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.