Articolo 138 del Codice di procedura civile

Art. 138.
(Notificazione in mani proprie).

L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,))ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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