Articolo 138 del Codice di procedura civile

Art. 138.
(Notificazione in mani proprie).

L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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