Articolo 385 del Codice di procedura civile

Art. 385.
(Provvedimenti sulle spese).

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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