Articolo 828 del Codice di procedura civile

Art. 828.
(( (Impugnazione per nullita').))((L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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