Articolo 442 del Codice di procedura civile
Art. 442.
(Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
(59) ((69)) --------------AGGIORNAMENTO (59)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 12 aprile 1991, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1991, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mo- bile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento". --------------AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 aprile 1993, n. 196 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito".
(Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
(59) ((69)) --------------AGGIORNAMENTO (59)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 12 aprile 1991, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1991, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mo- bile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento". --------------AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 aprile 1993, n. 196 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito".