Articolo 115 del Codice di procedura civile

Art. 115.
(( (Disponibilita' delle prove). ))((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza))
Entrata in vigore il 1 luglio 2009

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