Articolo 135 del Codice di procedura civile

Art. 135.
(Forma e contenuto del decreto).

Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.

Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.

Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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