Articolo 344 del Codice di procedura civile
Art. 344.
(Intervento in appello).
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
(Intervento in appello).
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-08, n. 202308222Provvedimento:Leggi di più...- art. 53 L.R. n. 27/2006·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese processuali·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso in ottemperanza·
- intervento adesivo nel giudizio·
- limite reddituale per l'accesso all'ERP·
- ottemperanza delle sentenze·
- requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica·
- sanatoria delle occupazioni abusive·
- usucapione·
- valutazione dei redditi ai fini dell'assegnazione·
- violazione del giudicato
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-03, n. 202303429Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese processuali·
- discrezionalità del sindaco nella nomina·
- interpretazione di norme statutarie·
- nomina dei rappresentanti in enti consortili·
- onere della prova·
- principio di rappresentatività·
- principio di trasparenza amministrativa·
- rappresentanza minoranza nel consiglio direttivo·
- sostituzione della votazione con designazione·
- vincolatività delle indicazioni della minoranza