Articolo 665 del Codice di procedura civile

Art. 665.
(Opposizione, provvedimenti del giudice).

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504))
Entrata in vigore il 26 maggio 1942
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