Articolo 157 del Codice di procedura civile

Art. 157.
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita').

Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi