Articolo 157 del Codice di procedura civile
Art. 157.
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita').
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita').
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.