Articolo 432 del Codice di procedura civile
Art. 432.
(( (Valutazione equitativa delle prestazioni). ))((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))
(( (Valutazione equitativa delle prestazioni). ))((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))