Articolo 122 del Codice di procedura civile
Art. 122.
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
((65)) ---------------AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete).
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
((65)) ---------------AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-24, n. 202404659Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- annullamento della determinazione di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- autovincolo·
- interesse ad agire·
- principio di parità di trattamento·
- sospensione dell'efficacia della sentenza·
- spese di lite·
- subappalto·
- tutela dell'affidamento·
- violazione della lex specialis
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-03, n. 202400089Provvedimento:Leggi di più...- associazioni e comitati·
- beni comuni·
- consumo di suolo·
- diritti delle minoranze·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- illogicità e irragionevolezza·
- legittimazione ad agire·
- legittimità degli atti amministrativi·
- partecipazione pubblica·
- pianificazione territoriale·
- piano regolatore generale·
- sostituzione di atti amministrativi·
- standard urbanistici·
- tutela ambientale·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- variante urbanistica