Articolo 16 del Codice di procedura civile

Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))((90)) ---------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Entrata in vigore il 19 giugno 1998

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