Articolo 17 del Codice di procedura civile

Art. 17.
(Cause relative all'esecuzione forzata).

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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