Articolo 643 del Codice di procedura civile

Art. 643.
(Notificazione del decreto).

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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