Articolo 814 del Codice di procedura civile
Art. 814.
(( (Diritti degli arbitri).))((Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.))
(( (Diritti degli arbitri).))((Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.))
4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-04, n. 202304755Provvedimento:Leggi di più...- Art. 248, comma 2, D.Lgs. 267/2000·
- Art. 252, comma 4, D.Lgs. 267/2000·
- Azione esecutiva·
- Compensazione spese·
- Competenza commissariale·
- Credito pre-dissesto·
- Dissesto finanziario ente locale·
- Inamissibilità ricorso·
- Liquidazione massa passiva·
- Organo straordinario di liquidazione
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202405952Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 2945 c.c.·
- art. 391-bis c.p.c.·
- art. 817-bis c.p.c.·
- art. 825 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- compensazione impropria·
- decreto Reggio·
- esecuzione forzata·
- giudizio di ottemperanza·
- impugnazione del lodo arbitrale·
- legittimazione passiva·
- ottemperanza al lodo arbitrale·
- prescrizione·
- responsabilità amministrativa